Art. 34.
(Segreto di Stato).

      1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

 

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      3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISN, disciplina con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
      6. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose ed ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone la proroga del vincolo per una durata non superiore a quindici anni.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al comma 6, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
      8. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo,
 

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salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
      9. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale o fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.